| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 09/12/1998 n. 426b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco" e la parola: "eventualmente" è soppressa; c) al comma 8, le parole da: a elabora lo statuto dell'Ente parco " fino alla fine del comma sono soppresse; d) dopo il comma 8, è inserito seguente: "8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni". 25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sostituito dal seguente: "11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni". 26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonchè le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994. 27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) sullo statuto dell'Ente parco". 28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche o, sono inserite le seguenti:" naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali"; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attiività venatoria previste dal presente articolo."; c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse. 29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è inserito il seguente: "Art. 11-bis - Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale. 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14". 30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti "nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco". 31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, al primo periodo, le parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora" sono sostituite dalle seguenti: "avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate". 32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,". 33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente". 34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sostituito dal seguente: "3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco". 35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato. 37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982 n. 979, e 6 dicembre 1991 n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Art. 3 - Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997 n. 344. 1. Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000. 2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997 n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000. 3 . Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997 n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale sistema integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo. 4. Per la promozione e l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale. 6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998. Art. 4 - Disposizioni varie. 1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992 n. 150, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "le variazioni del luogo di custodia" sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto decesso"; b) dopo il comma 5, è inserito seguente: "5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2."; c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: a di cui ai commi l, 2, 3 e 5-bis ". 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992 n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, dopo le parole: "presente legg", sono aggiunte le seguenti: "nonchè da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale". 4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici esercizi". 5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, le parole: "supera i valori limite di emissione e" sono sostituite dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o". 6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, dopo le parole: "è versato all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione"; economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente". 7. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito, con il modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996 n. 582, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e del( Ricerca full-text) la programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime". |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|